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Modificazioni alle norme per l'avanzamento nel personale di macchina della R. marina. (006U0680)

Art. 1.



Per le promozioni ai gradi di capitano, tenente e sottotenente macchinista e per quelle dei macchinisti del Corpo Reale equipaggi, inscritti nel ruolo di naviganti, sono adattati i criteri esposti nella seguente tabella, in luogo di quelli stabiliti dall'art. 31 della legge 6 marzo 1898, n. 59, relativi all'avanzamento nei Corpi militari della R. marina:

Parte di provvedimento in formato grafico