Modificazioni alle norme per l'avanzamento nel personale di macchina della R. marina. (006U0680)
Art. 1.
Per le promozioni ai gradi di capitano, tenente e sottotenente macchinista e per quelle dei macchinisti del Corpo Reale equipaggi, inscritti nel ruolo di naviganti, sono adattati i criteri esposti nella seguente tabella, in luogo di quelli stabiliti dall'art. 31 della legge 6 marzo 1898, n. 59, relativi all'avanzamento nei Corpi militari della R. marina:
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 2.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 1911, N. 647))
Art. 3.
Per l'avanzamento a scelta da macchinista di 1ª classe a sottotenente macchinista si avra' di norma la graduatoria risultante dagli esami finali di un corso di perfezionamento di studi che il ministro della marina stabilira' per i macchinisti di 3ª classe e le note caratteristiche specialmente riferentisi alle loro attitudini pratiche.
Per l'avanzamento ad anzianita' al grado di sottotenente macchinista, i macchinisti di prima classe mancanti del titolo suindicato dovranno subire felicemente un esame di idoneita' da stabilirsi dal Ministero della marina.
((COMMA ABROGATO DAL REGIO DECRETO 26 NOVEMBRE 1914, N. 1309 CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 1 APRILE 1917, N. 514)).
Art. 4.
I macchinisti di prima classe, eccettuati quelli gia' inscritti sul quadro di avanzamento, ed i macchinisti di 2ª classe, ruolo naviganti, che saranno in ruolo all'atto del promulgamento della presente legge, acquisteranno il titolo di cui al comma primo dell'art. 3, superando felicemente uno speciale esame che sara' stabilito dal ministro della marina, esame al quale tutti verranno chiamati.
Allo stesso scopo verranno successivamente chiamati ad eguale esame quei macchinisti di seconda classe che venissero promossi a tal grado prima della istituzione del corso di perfezionamento di cui all'art. 3 comma primo.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 dicembre 1906.
VITTORIO EMANUELE.
C. Mirabello.
Visto, Il guardasigilli: Gallo.