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Costruzione ed esercizio dell'Acquedotto Pugliese e tutela della silvicoltura nel bacino idrologico del Sele. (002U0245)

Art. 21.



Il Regolamento da emanarsi per l'esecuzione della presente legge sara' approvato con decreto Reale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 26 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.
N. BALENZANO.
GIOLITTI.
DI BROGLIO.
CARCANO.
G. BACCELLI.

Visto, Il Guardasigilli: COCCO-ORTU.