Costruzione ed esercizio dell'Acquedotto Pugliese e tutela della silvicoltura nel bacino idrologico del Sele. (002U0245)
TITOLO I.
Costruzione, manutenzione ed esercizio dell'Acquedotto.
Art. 1.
E' istituito un Consorzio fra lo Stato e le tre provincie di Foggia, Bari e Lecce, avente per iscopo la costruzione, la manutenzione e l'esercizio perpetuo dell'Acquedotto Pugliese.
Il Consorzio ha personalita' giuridica, responsabilita' verso i terzi e patrimonio distinti da quelli dello Stato e delle dette provincie.
Le funzioni e le attribuzioni di esso saranno determinate in uno Statuto da approvarsi per R. decreto.
La rappresentanza legale del Consorzio e' attribuita esclusivamente allo Stato, il quale ne avra' anche la gestione fino all'apertura dell'esercizio dell'Acquedotto.
Art. 2.
La costruzione, la manutenzione, le riparazioni ordinarie e straordinarie e l'esercizio dell'Acquedotto saranno concessi in unico appalto all'industria privata, merce' gara internazionale fra Ditte riconosciute idonee dal Ministero dei Lavori Pubblici.
La concessione avra' la durata di novant'anni, decorrenti dall'approvazione del collaudo definitivo dell'opera.
Lo Stato e le tre provincie concorreranno alla spesa, giusta l'articolo 5.
Art. 3.
Nella parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici, sara' stanziata, in apposito capitolo, a titolo di concorso dello Stato e delle provincie nella spesa dell'Acquedotto, la somma di L. 1,000,000 in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1903-904 al 1907-908 e di L. 5,000,000 dal 1908-909 al 1931-932.
In un capitolo della parte straordinaria del bilancio dell'entrata verra' stanziata la somma di L. 1,000,000 da riscuotersi dallo Stato a titolo di contributo delle tre provincie, a cominciare dall'esercizio 1907-908.
Contemporaneamente nella parte passiva del bilancio di ciascuna delle tre provincie, dall'anno 1907 fino al 1931, verra' stanziata, fra le spese obbligatorie, le quote rispettiva di contributo, il cui riparto, da farsi in ragione della popolazione dei Comuni serviti dall'Acquedotto, sara' stabilito con R. decreto, sentito il Consiglio di Stato ed il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici.
Art. 4.
E' data ai Consigli provinciali di Foggia, Bari e Lecce la facolta' di ripartire fra i Comuni serviti dall'Acquedotto, nella rispettiva provincia, una quota non maggiore della meta' del contributo provinciale.
Il riparto fra i Comuni e' stabilito dalla Giunta provinciale amministrativa; e sui reclami si pronuncia con provvedimento definitivo il Ministero dei Lavori Pubblici.
Contro questo provvedimento e' ammesso soltanto il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, la quale pronuncia anche nel merito.
La quota a carico dei Comuni deve inscriversi nelle spese obbligatorie dei bilanci comunali.
Art. 5.
La gara internazionale per la concessione dell'opera sara' bandita entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, e, a parita' di condizioni, sara' preferita l'industria nazionale.
Il concorso dello Stato e delle provincie e' stabilito in venticinque annualita', di cinque milioni ciascuna, da stanziarsi a' termini dell'articolo 3; e la concessione restera' aggiudicata alla Ditta che avra' proposta la maggiore riduzione di annualita'.
Non saranno ammesse offerte di riduzione inferiori a un decimo di annualita'.
Art. 6.
Come base dell'appalto dovranno servire il progetto o i progetti di massima, compilati a cura del Ministero dei Lavori Pubblici, senza qualsiasi responsabilita' dello Stato e del Consorzio.
Sara' obbligo del concessionario di compilare, entro un termine da stabilirsi nel Capitolato di concessione, il progetto esecutivo dell'opera, che sara' approvato dal Ministero stesso, sentito il Consiglio superiore.
L'Acquedotto dovra' constare di un canale principale in muratura, capace di derivare non meno di quattro metri cubi d'acqua al minuto secondo, distribuendola alle tre provincie mediante diramazioni e canali secondari, capaci di fornire non meno di 40 a 90 litri al giorno per abitante, secondo l'importanza dei Comuni, e giusta le categorie da stabilirsi nel Regolamento per l'esecuzione della presente legge.
Verificandosi un maggiore bisogno, il concessionario dovra' eseguire, a sue spese, le opere secondarie occorrenti per accrescere, almeno di un terzo, la detta quantita' d'acqua.
Art. 7.
Il tempo, entro il quale l'Acquedotto dovra' essere costruito ed aperto all'esercizio, non sara' superiore di dieci anni, decorrenti dalla stipulazione dell'atto di concessione.
Il concessionario, a suo rischio e pericolo, e nei modi da stabilirsi nel Regolamento, provvedera' alla costruzione, alla manutenzione, alle riparazioni ordinarie e straordinarie e all'esercizio dell'Acquedotto; e saranno a suo carico tutte le spese relative, comprese quelle di espropriazione e di canalizzazione nell'interno dei Comuni.
Dovra' inoltre costruire a sue spese in ciascun Comune, in numero proporzionato agli abitanti e da prescriversi nel Regolamento, fontanine gratuite pel pubblico, restando in facolta' del Comune di disciplinarne l'uso, ed a suo carico il pagamento dell'acqua.
Le diramazioni dalle condutture stradali per portare l'acqua nelle case saranno a carico dei proprietari.
Art. 8.
((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 29 LUGLIO 1937, N. 1446, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 10 FEBBRAIO 1939, N. 131)).
Art. 9.
Ogni volta che l'annuo prodotto netto, tenendo conto anche del contributo consorziale, ecceda il 5 per cento, la meta' dell'eccedenza spetta al Consorzio.
Prodotto netto e' quello che rimane del prodotto lordo, detratte le spese di amministrazione, di esercizio, di manutenzione, di riparazioni ordinarie e i canoni e tributi pubblici.
La compartecipazione sara' divisa fra lo Stato e le tre provincie nelle proporzioni del rispettivo contributo.
La meta' della quota di ciascuna provincia sara' corrisposta ai rispettivi Comuni, in proporzione degli oneri che essi sostengono per effetto delle disposizioni degli articoli 4 e 7.
Nei riguardi della compartecipazione saranno fissate nel Regolamento le norma per l'esercizio del sindacato, da parte del Consorzio, sui conti del concessionario.
Art. 10.
Il pagamento delle annualita' di concorso dello Stato e delle provincie al concessionario comincia dopo il collaudo e l'apertura all'esercizio dell'Acquedotto.
Il Tesoro versera' alla Cassa dei depositi e prestiti, in conto corrente fruttifero, ed in rate semestrali con scadenza del 31 dicembre e del 30 giugno di ciascun anno, le somme stanziate nel bilancio dal 1903-904 in poi.
Tre mesi dopo l'apertura all'esercizio dell'opera, la Cassa dei depositi e prestiti paghera' al concessionario, in una sola volta, le annualita' che si troveranno accumulate a quell'epoca coi relativi interessi.
Nel caso che il concessionario apra parzialmente per provincia l'esercizio dell'Acquedotto, il Governo e' autorizzato ad ordinare pagamenti proporzionali con le norme da stabilirsi nel Regolamento.
Art. 11.
Nel Regolamento sara' stabilito il prezzo massimo di vendita dell'acqua ai privati, proporzionato al grado d'importanza di ciascun Comune; e sara' determinata una tariffa speciale, a prezzo ridotto, per l'acqua delle fontanine gratuite, e per quella destinata ad usi igienici d'interesse generale, ed a qualunque servizio di pubbliche Amministrazioni, comprese le ferrovie.
Art. 12.
Compiuti i novanta anni di concessione, la proprieta' e la libera disponibilita' dell'Acquedotto passeranno al Consorzio.
Art. 13.
Gli atti e documenti che occorreranno alla costituzione ed al regolare funzionamento del Consorzio non saranno assoggettati alle tasse di registro e bollo. Il patrimonio consorziale sara' esente dall'imposta di ricchezza mobile, dall'imposta sui fabbricati e dalla tassa di manomorta.
Saranno del pari esenti dalla tassa proporzionale di registro e da quella ipotecaria, e soggetti invece per le une e per le altre alla tassa fissa di una lira tutti gli atti e contratti del Consorzio con la Ditta concessionaria, o della Ditta coi terzi, in quanto abbiano connessione diretta con la costruzione e l'esercizio dell'Acquedotto.
Se la Ditta assuntrice sara' estera, i capitali che essa impieghera' nell'impresa saranno esenti dalla tassa graduale di bollo di cui all'articolo 70 della legge 4 luglio 1897, n. 414; se nazionali, i titoli che potra' emettere saranno esenti dalla tassa di bollo di cui all'articolo 73 della legge stessa.
Art. 14.
Il Comune di Calitri in provincia di Avellino e quelli di Lavello e di Matera in provincia di Potenza, e gli altri che ne facciano domanda, nei modi e termini da stabilirsi nel Regolamento, potranno ottenere dal Governo diramazioni da eseguirsi per meta' a loro spesa, nel fine di derivare l'acqua necessaria ai rispettivi abitati, alle stesse condizioni dei Comuni di Puglia.
Il pagamento della spesa a carico dei Comuni sara' eseguito in venticinque annualita' senza interessi.
TITOLO II.
Tutela della silvicoltura nel bacino del Sele.
Art. 15.
Con R. decreto sara' stabilito il perimetro del bacino idrologico delle sorgenti del Sele.
I terreni in esso compresi, che non siano sottoposti al vincolo forestale giusta la legge 20 giugno 1877, rimangono vincolali per gli effetti della presente legge, e potranno essere sottoposti a speciali norme da determinarsi per Regolamento.
Art. 16.
In qualunque caso derivasse diminuzione di reddito ad un terreno per l'applicazione del precedente articolo, il proprietario avra' diritto ad una indennita' da stabilirsi a' termini della legge di espropriazione per causa di pubblica utilita'.
Art. 17.
Tutti i terreni sottoposti al vincolo forestale, giusta il precedente articolo 15, saranno, senz'altra formalita' ed agli effetti dell'imposta fondiaria, classificati nella categoria inferiore col minimo reddito imponibile della regione.
Art. 18.
Nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero dei Lavori Pubblici sara' stanziato annualmente per dieci esercizi consecutivi, a partire da quello 1902-1903, un fondo di lire centomila per le opere di rimboschimento del bacino idrologico del Sele, e per le spese accessorie inerenti alla tutela della silvicoltura nel bacino medesimo.
TITOLO III.
Disposizioni generali.
Art. 19.
Le opere inerenti alla costruzione, alla manutenzione, alle riparazioni ordinarie e straordinarie ed all'esercizio dell'Acquedotto, ed alla tutela della silvicoltura nel bacino idrologico del Sele, sono dichiarate di pubblica utilita'.
Art. 20.
Il Governo del Re e' autorizzato a prelevare dai residui del fondo di L. 1,000,000, di cui alla legge 5 maggio 1901, le somme necessarie per la gara internazionale stabilita all'articolo 2 e per le altre spese da erogarsi dallo Stato per l'attuazione della presente legge.
Art. 21.
Il Regolamento da emanarsi per l'esecuzione della presente legge sara' approvato con decreto Reale.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 giugno 1902.
VITTORIO EMANUELE.
G. ZANARDELLI.
N. BALENZANO.
GIOLITTI.
DI BROGLIO.
CARCANO.
G. BACCELLI.
Visto, Il Guardasigilli: COCCO-ORTU.