Che autorizza il governo del Re a concedere l'esercizio del credito fondiario in tutto il Regno a un Istituto privato. (090U6955)
Art. 27.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))