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Che da' piena ed intera esecuzione al Trattato di amicizia, commercio e navigazione fra l'Italia e il Paraguay (094U0560)

Art. 21


Art. 21.


Se una delle Parti contraenti accordasse nell'avvenire ad un altro Stato qualche particolare favore o concessione in materia di commercio, di navigazione o di altro oggetto contemplato nel presente trattato, questo si intendera' ipso facto e di pien diritto concesso all'altra Parte.