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Che da' piena ed intera esecuzione al Trattato di amicizia, commercio e navigazione fra l'Italia e il Paraguay (094U0560)

Art. 13


Art. 13.


Saranno considerati come bastimenti italiani nel Paraguay, e viceversa come bastimenti paraguayani in Italia, quelli che navigheranno sotto la rispettiva bandiera o che saranno muniti delle carte di bordo e degli altri documenti richiesti dalla legislazione degli Stati rispettivi per la giustificazione della nazionalita' dei bastimenti di commercio addetti alla navigazione.