Che da' piena ed intera esecuzione al Trattato di amicizia, commercio e navigazione fra l'Italia e il Paraguay (094U0560)
Art. 13
Art. 13.
Saranno considerati come bastimenti italiani nel Paraguay, e viceversa come bastimenti paraguayani in Italia, quelli che navigheranno sotto la rispettiva bandiera o che saranno muniti delle carte di bordo e degli altri documenti richiesti dalla legislazione degli Stati rispettivi per la giustificazione della nazionalita' dei bastimenti di commercio addetti alla navigazione.