Che concerne la costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie. (092U0267)
Art. 1.
La somma da stanziare per sussidio dello Stato nella costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie, in base all'art. 9 della legge 30 agosto 1868 n. 4613, e' fissata in lire 962,500 per l'esercizio 1891-1892 e in lire 1,500,000 per i tre esercizi successivi.