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Aliquote dei capi e dei secondi capi in carriera continuativa della Marina militare, che possono essere collocati a riposo o dispensati dal servizio, per la seconda applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500.

Art. 1.


Le aliquote dei capi e dei secondi capi in carriera continuativa della Marina militare, che possono essere collocati a riposo o dispensati dal servizio, per la seconda applicazione del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500, sono fissate, per ciascuna categoria e grado, come segue: