Aliquote dei capi e dei secondi capi in carriera continuativa della Marina militare, che possono essere collocati a riposo o dispensati dal servizio, per la seconda applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500.
Art. 1.
Le aliquote dei capi e dei secondi capi in carriera continuativa della Marina militare, che possono essere collocati a riposo o dispensati dal servizio, per la seconda applicazione del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500, sono fissate, per ciascuna categoria e grado, come segue: