Aliquote dei capi e dei secondi capi in carriera continuativa della Marina militare, che possono essere collocati a riposo o dispensati dal servizio, per la seconda applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1.
Le aliquote dei capi e dei secondi capi in carriera continuativa della Marina militare, che possono essere collocati a riposo o dispensati dal servizio, per la seconda applicazione del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500, sono fissate, per ciascuna categoria e grado, come segue:
Art. 2.
Il collocamento a riposo, o la dispensa dal servizio, previsti dal presente decreto, devono essere disposti con decorrenza non posteriore al 31 gennaio 1948.
Art. 3.
Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 gennaio 1948
DE NICOLA FACCHINARDI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 gennaio 1948 Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 128. - FRASCA