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Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00187)

Art. 21


Art. 21

(Astensione)


1. Al giudice contabile ((...)) si applicano le cause e le modalita' di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile. L'astensione non ha effetto sugli atti anteriori.