Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00187)
Art. 200
Art. 200
(Casi di opposizione)
1. Un terzo puo' fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando essa pregiudica i suoi diritti.
2. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando la stessa e' l'effetto di dolo o collusione a loro danno.