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Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' per la valorizzazione della qualita' dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1.

Art. 1.

Oggetto
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 2, commi 1, lettere a), b) e c) e 2, lettere a), b) e c), della legge 11 gennaio 2007, n. 1, la realizzazione dei percorsi di orientamento finalizzati alla scelta dei corsi di laurea universitari e dei corsi dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, la valorizzazione dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, nonche' il potenziamento e lo sviluppo del raccordo tra le istituzioni scolastiche, le universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
2. Con separato decreto emanato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 11 gennaio 2007, n. 1, saranno dettate specifiche disposizioni relative ai percorsi di orientamento finalizzati alla scelta dei percorsi della formazione tecnica superiore, con particolare riferimento agli istituti tecnici superiori e dei percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro, ai sensi del medesimo articolo 2 commi 1, lettera a) e 2, lettera a), della legge n. 1 del 2007.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L' conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell' , e , e , e (Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le universita), e' il seguente: «Art. 2 (Delega in materia di percorsi di orientamento, di accesso all'istruzione post-secondaria e di valorizzazione di risultati di eccellenza). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e, per quanto riguarda le lettere a), b) e c), su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca e del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, trascorsi i quali possono essere comunque adottati, uno o piu' decreti legislativi finalizzati a: a) realizzare appositi percorsi di orientamento finalizzati alla scelta, da parte degli studenti, di corsi di laurea universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di percorsi della formazione tecnica superiore, nonche' di percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro; b) potenziare il raccordo tra la scuola, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le universita' ai fini di una migliore e specifica formazione degli studenti rispetto al corso di laurea o al corso di diploma accademico prescelto; c) valorizzare la qualita' dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari di cui alla ; (omissis). 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) per i decreti legislativi di cui alla lettera a), prevedere l'individuazione delle misure e modalita' di raccordo tra le istituzioni scolastiche, le universita', gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli istituti della formazione tecnica superiore, nonche' i percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro; prevedere, nella definizione e realizzazione dei percorsi di orientamento, la partecipazione anche di docenti universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' della formazione tecnica superiore; prevedere la realizzazione dei predetti percorsi nell'ultimo anno del corso di studi; b) per i decreti legislativi di cui alla lettera b), prevedere apposite modalita' per favorire e sostenere la partecipazione degli istituti di istruzione secondaria superiore alle prove di verifica dell'adeguata preparazione iniziale degli studenti di cui all'art. 6, comma 1, del regolamento di cui al , e per il soddisfacimento degli eventuali obblighi formativi universitari; c) per i decreti legislativi di cui alla lettera c), prevedere che una quota del punteggio degli esami di ammissione ai corsi universitari di cui all' , sia assegnata agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore, nell'ultimo triennio e nell'esame di Stato, anche in riferimento alle discipline piu' significative del corso di laurea prescelto, definendo altresi', in detti decreti, i criteri volti a valorizzare le discipline tecnico-scientifiche;». - La recante Norme sul diritto agli studi universitari e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1991, n. 291. - Il , recante Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, supplemento ordinario. - Il decreto 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114. - La recante Riforma degli ordinamenti didattici universitari e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1990, n. 274. - Il testo degli e recante Norme in materia di accessi ai corsi universitari, e' il seguente: «Art. 1. - 1. Sono programmati a livello nazionale gli accessi: a) ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonche' ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell' , e successive modificazioni, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell' , e successive modificazioni, in conformita' alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che determinano standard formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti; b) ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui, rispettivamente, all' , e all' ; c) ai corsi di formazione specialistica dei medici, disciplinati ai sensi del ; d) alle scuole di specializzazione per le professioni legali, disciplinate ai sensi dell' ; e) ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle universita' e nell'ambito della programmazione del sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso.». «Art. 4. - 1. L'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 e' disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi, con pubblicazione del relativo bando almeno sessanta giorni prima della loro effettuazione, garantendo altresi' la comunicazione dei risultati entro i quindici giorni successivi allo svolgimento delle prove stesse. Per i corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica determina con proprio decreto modalita' e contenuti delle prove di ammissione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. 2. I requisiti di ammissione alle tipologie di corsi e titoli universitari, da istituire con le procedure di cui all' , e successive modificazioni, in aggiunta o in sostituzione a quelli previsti dagli , , , e , sono determinati dai decreti di cui al citato , i quali comunque non possono introdurre fattispecie di corsi ad accesso programmato ulteriori rispetto a quanto previsto dalla presente legge.». - Il (Regolamento recante norme in materia di accesso all'istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1997, n. 175. - Il (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n. 266. - La recante legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario. - Il recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, supplemento ordinario. - Il testo dell' , (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' il seguente: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall' . Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.». Note all'art. 1: - Per il testo dell' , e , e , e e dell' , si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 2, comma 2, lettera e) della citata , e' il seguente: «2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: (omissis); e) i decreti legislativi di cui alle lettere a) e d) sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all' , e successive modificazioni.».