Norme in materia di accessi ai corsi universitari.
Art. 1.
1. Sono programmati a livello nazionale gli accessi:
a) ai corsi di laurea in architettura ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, , nonche' ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in conformita' alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che determinano standard formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti;
b) ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui, rispettivamente, all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
c) ai corsi di formazione specialistica dei medici, disciplinati ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;
d)
((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 19 FEBBRAIO 2026, N. 19));
((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 19 FEBBRAIO 2026, N. 19));
e) ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle universita' e nell'ambito della programmazione del sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso.