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Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

Art. 56-bis.

((Altre disposizioni))
1.
((Contestualmente all'avvio dell'attivita', i soggetti che effettuano vettoriamento o distribuzione di energia elettrica ne danno comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.))
2.
((I soggetti di cui al comma 1: a) presentano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, esclusivamente in forma telematica, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce, una dichiarazione annuale riepilogativa, contenente i dati relativi all'energia elettrica trasportata rilevati nelle stazioni di misura; b) rendono disponibili agli organi di controllo, con le modalita' stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi ai soggetti cui l'energia elettrica e' consegnata o per conto dei quali e' trasportata; c) rendono disponibili ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, i dati relativi all'energia elettrica consegnata ai consumatori finali, al fine di garantire il pagamento dell'accisa; d) comunicano tempestivamente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e al soggetto interessato di cui all'articolo 53, comma 1, i dati relativi ai quantitativi di energia elettrica sottratti fraudolentemente da terzi, appena i consumi fraudolenti sono accertati.))
3.
((Contestualmente all'avvio dell'attivita', il soggetto diverso dai soggetti obbligati di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, che esercita un'officina elettrica, collegata alla rete di trasmissione o distribuzione, che produce energia elettrica con modalita' diverse da quelle previste dall'articolo 52, comma 2, lettere a), b) e d), ne da' comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli indicando i dati caratteristici dell'officina stessa nonche' gli impieghi previsti dell'energia elettrica prodotta; e' escluso dal predetto obbligo il soggetto, diverso dai soggetti obbligati di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, che esercita un'officina elettrica, collegata alla rete di trasmissione o distribuzione e avente potenza disponibile non superiore a 50 kW, che produce energia elettrica con le modalita' di cui all'articolo 52, comma 2, lettera c).))
4.
((L'Agenzia delle dogane e dei monopoli attribuisce un codice identificativo ai soggetti tenuti alle comunicazioni previste dal comma 3; i medesimi soggetti comunicano all'Agenzia, entro il mese di marzo di ogni anno, i dati relativi all'energia elettrica prodotta e ceduta alla rete di trasmissione o distribuzione nell'anno solare precedente.))
5.
((I soggetti di cui al presente articolo dichiarano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli ogni variazione relativa agli impianti di pertinenza e le modifiche societarie, nonche' la cessazione dell'attivita' entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati.))
((129))
AGGIORNAMENTO (129)


Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, nonche' le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, commi 5 e 6, hanno effetto dal 1° gennaio 2026".