Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.
Art. 33-ter.
Produzione di alcole etilico da processi di dealcolazione
1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 33, commi 1 e 7, ai soggetti esercenti depositi fiscali di cui all'articolo 28, comma 1, lettere b) e d), che producono vino dealcolato nei limiti di cui all'articolo 37, comma 1, primo periodo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 4. ((131))
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sono stabilite, per i soggetti esercenti depositi fiscali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), numero 1), che producono vino dealcolato e per i soggetti di cui al comma 1, le condizioni di autorizzazione alla produzione, quelle inerenti all'assetto del deposito fiscale e modalita' semplificate di accertamento e di contabilizzazione. ((131))
(129)
(129)
AGGIORNAMENTO (129)
Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, nonche' le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, commi 5 e 6, hanno effetto dal 1° gennaio 2026".
Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, nonche' le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, commi 5 e 6, hanno effetto dal 1° gennaio 2026".
AGGIORNAMENTO (131)
Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, come modificato dal D.L. 17 giugno 2025, n. 84, ha disposto (con l'art. 8, comma 4-bis) che "Le disposizioni di cui all'articolo 33-ter, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera l), hanno effetto a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto previsto dall'articolo 33-ter, comma 2. Le disposizioni di cui all'art. 33-ter, comma 2, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".
Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, come modificato dal D.L. 17 giugno 2025, n. 84, ha disposto (con l'art. 8, comma 4-bis) che "Le disposizioni di cui all'articolo 33-ter, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera l), hanno effetto a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto previsto dall'articolo 33-ter, comma 2. Le disposizioni di cui all'art. 33-ter, comma 2, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".