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Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitivita' delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonche' disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico. (26G00041)

Art. 1.

((Misure straordinarie volte a sostenere le famiglie nell'affrontare i costi di acquisto dell'energia elettrica e disposizioni per la tutela dei clienti finali domestici))
1. Per l'anno 2026, ai fini del riconoscimento di un contributo straordinario ((, che deve essere riportato in fattura con dicitura univoca e standardizzata definita dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA),)) del valore di 115 euro per le forniture di energia elettrica relative ai titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, del bonus sociale, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si provvede con delibera dell'((ARERA)), nel limite di spesa di 315 milioni di euro per l'anno 2026, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
2. Per ciascuno degli anni 2026 e 2027, i venditori di energia elettrica possono riconoscere ai propri clienti domestici residenti, che non siano titolari del bonus sociale istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, e con ((indicatore della situazione economica equivalente)) annuale non superiore a 25.000 euro, un contributo straordinario a copertura di acquisto dell'energia elettrica. Il valore economico del contributo di cui al primo periodo e' pari alla componente (("prezzo dell'energia" (PE) )) a copertura dei costi di acquisto dell'energia di cui alla ((deliberazione dell'ARERA 26 settembre 2025, n. 428/25/R/eel,)) applicata ai consumi del primo bimestre dell'anno, per i clienti con forniture attive al 1° gennaio del medesimo anno, o del primo bimestre di fornitura per i ((clienti i cui contratti sono stati attivati)) successivamente, e comunque entro il 31 maggio di ciascun anno. Il contributo di cui al primo periodo e' riconosciuto purche' i consumi del bimestre di cui al secondo periodo non siano superiori a 0,5 ((MWh e)) i consumi registrati nei dodici mesi antecedenti al termine del medesimo bimestre risultino inferiori a 3 MWh. Il contributo e' riconosciuto come sconto sulle condizioni contrattuali applicate dal venditore titolare delle forniture nel bimestre di cui al secondo periodo nelle fatturazioni relative ai consumi del quinto mese successivo al medesimo bimestre. Con apposita deliberazione, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore ((del presente decreto)), l'ARERA definisce le modalita' applicative del primo periodo, al fine di promuovere la trasparenza delle informazioni e la tutela dei consumatori. ((Il riconoscimento del contributo non puo' essere subordinato all'adesione a servizi o a prodotti accessori ne' comportare modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali)).
3. Ai venditori che aderiscono a quanto previsto dal comma 2 e' rilasciata una attestazione che puo' essere utilizzata anche a fini commerciali. Con la medesima delibera di cui al comma 2, l'ARERA definisce le modalita' di rilascio delle attestazioni e le forme di pubblicazione delle stesse ((nel proprio sito internet)) istituzionale. L'ARERA monitora nel biennio 2026-2027 l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 e di cui al primo periodo del presente comma.
4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 315 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:
a) quanto a 100 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, lettera h), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;
b) quanto a 63 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, lettera i), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;
c) quanto a 67 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
d) quanto a 55 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
e) quanto a 10 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, lettera r), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;
f) quanto a 20 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, lettera l), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
5. Le risorse di cui al comma 1, non utilizzate entro la fine dell'anno 2026, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.
5-bis.
((All'articolo 51 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti: "8-bis. Al fine di rafforzare la tutela dei clienti finali domestici e il loro diritto di scelta delle condizioni economiche, decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' vietato effettuare sollecitazioni commerciali per telefono, anche mediante l'invio di messaggi a consumatori, finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas. Il professionista puo' contattare il consumatore per telefono, anche mediante l'invio di messaggi, qualora vi sia stata una richiesta effettuata direttamente al professionista stesso attraverso interfacce informatiche di quest'ultimo oppure nel caso in cui il contatto sia stato effettuato nei confronti dei propri clienti di energia elettrica e gas che abbiano espresso specifico consenso a ricevere proposte commerciali. E' onere del professionista dimostrare la validita' del contatto. 8-ter. I contatti telefonici di cui al comma 8-bis sono effettuati dal professionista da un numero che lo identifica univocamente. I contratti stipulati a seguito di contatto effettuato in violazione di quanto previsto dal comma 8-bis e dal presente comma sono nulli. Il consumatore puo' avvalersi degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie di cui alla parte V, titolo II-bis, e del servizio di conciliazione dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente. 8-quater. Gli utenti possono segnalare al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) i casi di chiamata effettuata in violazione di quanto previsto dai commi 8-bis e 8-ter, indicando il numero da cui proviene la chiamata. Qualora l'AGCOM, nell'ambito dell'attivita' istruttoria svolta d'ufficio o a seguito della segnalazione di cui al primo periodo, accerti che la chiamata proviene da numeri diversi da quelli assegnati al professionista, ordina al gestore telefonico competente l'immediata sospensione dell'utilizzo delle linee allo stesso assegnate. Il Garante per la protezione dei dati personali, nell'ambito della propria attivita' istruttoria, puo' chiedere all'AGCOM, in presenza di un numero significativo di segnalazioni di chiamate effettuate senza previo consenso, di procedere alla sospensione di cui al secondo periodo")).