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Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitivita' delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonche' disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico. (26G00041)

Art. 9.

Misure urgenti per l'abbattimento del prezzo della bolletta del gas delle imprese
1. Il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A nei termini e con le modalita' stabiliti con atto di indirizzo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vende il gas stoccato ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Entro il 30 settembre 2026, le risorse incassate dalla vendita sono versate dal GSE alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 4, ultimo periodo ((,)) del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022 per le finalita' di cui al comma 3.
2. Entro il 30 settembre 2026 sono versate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, al netto delle risorse necessarie all'operativita' del servizio di liquidita', nei limiti e con le modalita' di cui all'articolo 10, comma 2, del presente decreto, altresi' le risorse ((rivenienti)) dalla vendita da parte dell'impresa maggiore di trasporto di gas naturale, secondo i termini e le modalita' definiti dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), del gas stoccato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della transizione ecologica 22 giugno 2022, pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse n. 6 del 30 giugno 2022.
3. L'Autorita' di regolazione per energia ((,)) reti e ambiente (ARERA), con uno o piu' provvedimenti da adottare entro il 31 marzo 2026, definisce le modalita' secondo cui ((sono oggetto)) di riduzione per il periodo intercorrente tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2026, nel limite delle risorse versate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali di cui ai commi 1 e 2, gli oneri e le ulteriori componenti tariffarie di trasporto e distribuzione del gas naturale applicati ai clienti finali direttamente connessi alla rete di trasporto, ai clienti finali gasivori connessi alla rete di distribuzione nonche' agli altri clienti finali limitatamente ai consumi superiori a 80.000 smc/anno. Il beneficio di cui al periodo precedente non si applica ai volumi di gas utilizzati dai produttori termoelettrici per la produzione di energia elettrica immessa in rete, ne' ai volumi dei consumi dei clienti civili e dei condomini.
La riduzione deve privilegiare le classi tariffarie ovvero gli scaglioni con i livelli di oneri piu' elevati, anche al fine di perseguire un allineamento dei livelli di agevolazione applicati alle varie classi ovvero scaglioni.