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Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina. (22G00024)

Art. 1.

Partecipazione di personale militare al potenziamento di dispositivi della NATO
1. E' autorizzata, fino al 30 settembre 2022, la partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata Very High Readiness Joint Task Force (VJTF). ((6))
2. E' autorizzata, per l'anno 2022, la prosecuzione della partecipazione di personale militare al potenziamento dei seguenti dispositivi della NATO:
a) dispositivo per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza;
b) dispositivo per la sorveglianza navale nell'area sud dell'Alleanza;
c) presenza in Lettonia (Enhanced Forward Presence);
d) Air Policing per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza.
3. Si applicano le disposizioni di cui ai capi III, IV e V della legge 21 luglio 2016, n. 145.
4. Per le finalita' di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di euro 86.129.645 per l'anno 2022. Per le finalita' di cui al comma 2, e' autorizzata la spesa di euro 67.451.608 per l'anno 2022 e di euro 21.000.000 per l'anno 2023.

AGGIORNAMENTO (6)


Il D.L. 8 novembre 2022, n. 169, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2022, la proroga della partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28".