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Sospensione dei termini processuali, amministrativi e legali concernenti la regione Lombardia.

Art. 1.

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1. Tutti i termini processuali dei giudizi civili, anche esecutivi, amministrativi e tributari nei quali sia parte la regione Lombardia, promossi con atti notificati a tutto il giorno 18 aprile 2002, sono sospesi sino al 31 ottobre 2002. Con riferimento a tali giudizi non possono essere fissate udienze in data anteriore a quella del 31 ottobre 2002, e quelle gia' fissate sono rinviate d'ufficio a data successiva alla stessa che viene comunicata alle parti. Le disposizioni che precedono non si applicano ai procedimenti cautelari amministrativi. Sono parimenti sospesi, fino al 31 ottobre 2002, i termini di prescrizione e di decadenza, legali e convenzionali, anche ai fini tributari, in corso al 18 aprile 2002, al cui rispetto e' tenuta la regione Lombardia.
2. La regione Lombardia e' esente, in relazione ai procedimenti in cui e' parte, dal pagamento di oneri tributari e diritti, comunque denominati, per la copia, presso gli uffici giudiziari, anche penali, di atti di parte e giudiziari, documenti e provvedimenti formati anteriormente al 18 aprile 2002, oltre che per l'eventuale certificazione di conformita' dei medesimi. Resta fermo il potere di sospensione o di differimento da parte del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Sono altresi' differiti, sino al 31 ottobre 2002, i termini al cui rispetto e' tenuta la regione Lombardia nell'ambito di procedimenti amministrativi di qualsiasi natura e da qualsiasi altra amministrazione posti in essere anteriormente alla data del 18 aprile 2002))
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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 2 luglio 2002, n. 131 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 81".