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Norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attivita' di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645.

Art. 1.

1. Fino a quando la materia non sara' disciplinata con apposito regolamento, gli onorari da corrispondere a norma dell'articolo 37, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, non possono superare, anche cumulativamente, lire 80.000.000, salvo diverso accordo fra le parti.