Norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attivita' di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645.
Preambolo
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 1995;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di stabilire un tetto massimo per gli onorari spettanti ai sindaci dottori commercialisti per le attivita' di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E M A N A il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Fino a quando la materia non sara' disciplinata con apposito regolamento, gli onorari da corrispondere a norma dell'articolo 37, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, non possono superare, anche cumulativamente, lire 80.000.000, salvo diverso accordo fra le parti.
Art. 2.
1. Fino a quando la materia non sara' disciplinata con apposito regolamento, i compensi per gli incarichi di componente del collegio sindacale affidati ad iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ancorche' non iscritti all'albo dei dottori commercialisti, non possono essere superiori a quelli degli appartenenti al suddetto albo, salvo diverso accordo tra le parti.
Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 giugno 1995
SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro MANCUSO, Ministro di grazia e giustizia CLO', Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero Visto, il Guardasigilli: MANCUSO