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Disposizioni urgenti in materia di finanza locale.

Art. 1.

Bilancio
1. Il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1991 da parte dei comuni, delle province e delle comunita' montane, di cui all'articolo 55, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' differito al 31 dicembre 1990.
((2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, l'organo regionale di controllo attiva immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142))
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1990, N.403))
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1990, N.403))