Disposizioni urgenti in materia di finanza locale.
Art. 5.
Disposizioni sui mutui degli enti locali
((0.1. Per l'anno 1991 l'ammontare dei mutui concedibili dalla Cassa depositi e prestiti a favore di province, comuni, comunita' montane e loro consorzi non potra' essere inferiore a 8.000 miliardi di lire. 0.2. La Cassa depositi e prestiti nella concessione dei mutui dara' priorita' ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti)).
1. Le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono soppresse.
2. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono integralmente quelle di cui al decreto-legge 1° ottobre 1990, n. 269.
((2-bis. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e' applicabile ai mutui concessi o stipulati nell'esercizio 1991 per le quote 1989 non utilizzate)).