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Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

Art. 1.

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1. L'articolo 48 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' sostituito dal seguente:
"Per le opere interne alle costruzioni, definite dall'articolo 26, realizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge o in corso di realizzazione alla medesima data, il proprietario della costruzione o dell'unita' immobiliare deve inviare al sindaco, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, una relazione descrittiva delle opere realizzate, entro il termine del 31 dicembre 1985"
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2. Il termine di novanta giorni per la denuncia delle opere ultimate entro la data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e non iscritte al catasto, ovvero per la denuncia delle variazioni non registrate di cui all'articolo 52 della legge medesima, e' prorogato al ((31 dicembre 1985)). ((Tale termine e' prorogato al 31 dicembre 1986 per gli immobili o porzioni di essi di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari e per quelli di proprieta' degli enti pubblici territoriali))
3. Al fine di utilizzare le procedure che consentono l'iscrizione in catasto edilizio urbano senza visita di sopralluogo, i soggetti interessati che, alla data del 15 maggio 1985, hanno gia' presentato la dichiarazione di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, e non hanno ancora ottenuto la relativa iscrizione ((o la registrazione delle variazioni)), possono presentare nuovamente la dichiarazione ((anche per la denuncia delle variazioni)) su scheda conforme al modello approvato con decreto 9 marzo 1985 del Ministro delle finanze pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 12 aprile 1985, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 21, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17.
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3-bis. Il quinto comma dell'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' sostituito dal seguente:
"I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'ufficio tecnico erariale se non e' allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo e' stato depositato presso il comune"
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