Proroga dei termini di vigenza concernenti il Ministero dei trasporti.
Art. 1.
Il termine del 31 dicembre 1984, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto e da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga, e' prorogato al 31 dicembre 1985.((2))
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 30 dicembre 1985, n.791 ha disposto (con l'art. 12) che"E' prorogato al 31 dicembre 1986 il termine del 31 dicembre 1985 previsto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 1 marzo 1985, n. 45, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1985, n. 156, relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'Amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto e da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova
d'Albenga."
Il D.L. 30 dicembre 1985, n.791 ha disposto (con l'art. 12) che"E' prorogato al 31 dicembre 1986 il termine del 31 dicembre 1985 previsto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 1 marzo 1985, n. 45, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1985, n. 156, relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'Amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto e da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova
d'Albenga."