Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato.
Art. 1.
1. Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 1 della legge 17 aprile 1984, n. 79, come determinato negli articoli 1, 2, 4, 6 e 7 della medesima legge, e' prorogato fino al 31 dicembre 1985. ((2))
2. Con decorrenza 1 gennaio 1985, sono maggiorati del 4,50 per cento gli stipendi iniziali annui lordi, nelle misure risultanti dall'applicazione dell'articolo 1 della legge 17 aprile 1984, n. 79, e le classi e gli aumenti periodici biennali spettanti al personale di cui al precedente comma 1.
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 28 febbraio 1986, n. 49 (in G.U. 01/03/1986, n. 50) convertito in legge, con modificazioni, con L. 18 aprile 1986, n. 120 (in G.U. 26/04/1986, n. 96) ha disposto (con l'art. 1) che "Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 8 marzo 1985, n. 72, come determinato dall'articolo 1 della legge medesima, e prorogato fino al 30 aprile 1986."
Il D.L. 28 febbraio 1986, n. 49 (in G.U. 01/03/1986, n. 50) convertito in legge, con modificazioni, con L. 18 aprile 1986, n. 120 (in G.U. 26/04/1986, n. 96) ha disposto (con l'art. 1) che "Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 8 marzo 1985, n. 72, come determinato dall'articolo 1 della legge medesima, e prorogato fino al 30 aprile 1986."