Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione.
Art. 1.
Fiscalizzazione degli oneri sociali
In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i diversi settori, dei sistemi di finanziamento delle assicurazioni sociali obbligatorie e di fiscalizzazione degli oneri sociali:
a) e' differito a tutto il periodo di paga in corso alla data del 30 novembre 1983 il termine previsto nell'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 881;((3))
b) e' ridotto di due punti per i contributi relativi all'intero numero delle giornate di lavoro svolte dagli operai e retribuite per l'anno 1983, ferme restando le condizioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267, l'importo complessivo delle aliquote della contribuzione per l'assicurazione contro le malattie a carico dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura.
Per l'elaborazione di proposte organiche per la disciplina della materia, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, e' istituita una commissione tecnica composta da funzionari dell'amministrazione dello Stato e di enti pubblici e da persone estranee all'amministrazione stessa, nel numero massimo di dodici unita', di cui non piu' di sei estranee alla pubblica amministrazione scelte fra esperti in materie economiche, giuridiche, previdenziali, statistiche, attuariali e di tecnica e contabilita' aziendale designati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative degli imprenditori e dei sindacati.
La commissione e' presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un suo delegato, coadiuvato da apposita segreteria. Essa conclude i suoi lavori presentando le proposte entro il termine di tre mesi dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione: del presente decreto.((3))
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 25 MARZO 1983, N.79
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 25 MARZO 1983, N.79
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 21 gennaio 1984, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla L. 22 marzo 1984, n. 30, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori, dei sistemi di finanziamento delle assicurazioni sociali obbligatorie e di fiscalizzazione degli oneri sociali, il termine per sgravi contributivi, previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, e' differito a
tutto il periodo di paga in corso alla data del 30 giugno 1984".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3) che "Il termine previsto per la conclusione dei lavori della commissione di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, e' differito al 30 aprile 1984".
Il D.L. 21 gennaio 1984, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla L. 22 marzo 1984, n. 30, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori, dei sistemi di finanziamento delle assicurazioni sociali obbligatorie e di fiscalizzazione degli oneri sociali, il termine per sgravi contributivi, previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, e' differito a
tutto il periodo di paga in corso alla data del 30 giugno 1984".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3) che "Il termine previsto per la conclusione dei lavori della commissione di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, e' differito al 30 aprile 1984".