Ulteriore proroga dei termini sostanziali e processuali relativi agli affari contenziosi gia' degli enti mutualistici soppressi assunti dall'Avvocatura generale dello Stato ai sensi del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331.
Preambolo
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 17 agosto 1974, n. 386, che ha disciplinato la soppressione e messa in liquidazione degli enti mutualistici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, con la quale e' stato istituito il Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, con cui le gestioni di liquidazione hanno avuto definitivamente termine in data 30 giugno 1981;
Visto l'articolo 5 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 12;
Visto il decreto-legge 30 marzo 1982, n. 109, convertito nella legge 21 maggio 1982, n. 275;
Vista la legge 10 maggio 1982, n. 271;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1982;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza - al fine di sopperire alle gravi esigenze dell'Avvocatura dello Stato, connesse all'assunzione del personale da destinare agli incombenti collegati all'assunzione del contenzioso degli enti soppressi - di prorogare ulteriormente la sospensione dei termini sostanziali e processuali di cui al penultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA EMANA il seguente decreto:
Art. 1.
La sospensione dei termini sostanziali e processuali, di cui al penultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, disposta fino al 31 luglio 1982 dall'articolo 1 del decreto-legge 30 marzo 1982, n. 109, convertito nella legge 21 maggio 1982, n. 275, e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1982.
Art. 2.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 luglio 1982
PERTINI SPADOLINI - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 luglio 1982 Atti di Governo, registro n. 41, foglio n. 14