N NORME. red.it

Disciplina dell'assunzione, da parte dell'Avvocatura dello Stato, del contenzioso gia' di competenza delle gestioni di liquidazione degli enti mutualistici soppressi e posti in liquidazione con la legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 1.


All'articolo 2 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e' aggiunto il seguente comma:
"L'Avvocatura dello Stato ha facolta' di conferire - in relazione a particolari, accertate esigenze - la delega di cui al primo comma del presente articolo a procuratori legali per quanto concerne lo svolgimento di incombenze di rappresentanza nei giudizi, civili e amministrativi, che si svolgono nelle sedi degli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato o delle avvocature distrettuali, relativi a materie riguardanti enti soppressi".