Ulteriore proroga dei termini sostanziali e processuali relativi agli affari contenziosi gia' degli enti mutualistici soppressi assunti dall'Avvocatura generale dello Stato ai sensi del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331.
Art. 1.
La sospensione dei termini sostanziali e processuali, di cui al penultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, disposta fino al 31 luglio 1982 dall'articolo 1 del decreto-legge 30 marzo 1982, n. 109, convertito nella legge 21 maggio 1982, n. 275, e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1982.