N NORME. red.it

Disposizioni in materia di finanza locale.

Art. 21.


Con deliberazione da adottare entro il 31 marzo 1982 i comuni hanno facolta' di disporre che coloro i quali presentino entro il 30 giugno 1982 la denuncia per il 1982 ai fini della applicazione della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni non incorrano nelle sanzioni per omessa denuncia, previste dal testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche ed integrazioni, oppure incorrano in sanzioni ridotte.
Con la stessa deliberazione i comuni possono disporre che i contribuenti di cui al comma precedente, ai quali non sia stato ancora notificato alcun atto di accertamento alla data di adozione della deliberazione, non siano assoggettati alla suindicata tassa per il periodo antecedente al 1982 o per una parte del periodo stesso.