Modificazioni alla disciplina del Fondo interbancario di garanzia.
Art. 1.
Il primo comma dell'art. 8 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e' sostituito dal seguente:
"Le operazioni di prestito e di mutuo contemplate dalla presente legge e dalle disposizioni di legge che disciplinano gli interventi del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, quando concesse a favore di coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, singoli od associati, e di cooperative agricole, nonche' di piccole aziende agricole e di altri soggetti indicati da leggi di incentivazione in materia di credito agrario, sono assistite dalla garanzia sussidiaria di detto Fondo di garanzia".
Al penultimo comma dello stesso art. 8 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, sono aggiunte le seguenti parole:
"; agli articoli 1, 2 e 5 della legge 1 luglio 1977, n. 403;
all'art. 9 della legge 4 agosto 1978, n. 440;((all'articolo 20 della legge 14 maggio 1981, n. 219;))agli articoli 1, 4, 12, 14 e 16 della legge 1 agosto 1981, n. 423;
all'articolo unico della legge 1 ottobre 1981, n. 553.".