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Modificazioni alla disciplina del Fondo interbancario di garanzia.

Preambolo
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1981;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la operativita' del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, in favore delle piccole aziende agricole e di altri soggetti, indicati nelle leggi di incentivazione in materia di credito agrario ma non richiamati dall'art. 8 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, nonche' di uniformare la misura della garanzia del Fondo stabilita dallo stesso art. 8 per tutti i destinatari degli interventi del Fondo suddetto previsti dal presente decreto;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA EMANA il seguente decreto:

Art. 1.



Il primo comma dell'art. 8 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e' sostituito dal seguente:
"Le operazioni di prestito e di mutuo contemplate dalla presente legge e dalle disposizioni di legge che disciplinano gli interventi del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, quando concesse a favore di coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, singoli od associati, e di cooperative agricole, nonche' di piccole aziende agricole e di altri soggetti indicati da leggi di incentivazione in materia di credito agrario, sono assistite dalla garanzia sussidiaria di detto Fondo di garanzia".
Al penultimo comma dello stesso art. 8 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, sono aggiunte le seguenti parole:
"; agli articoli 1, 2 e 5 della legge 1 luglio 1977, n. 403;
all'art. 9 della legge 4 agosto 1978, n. 440;((all'articolo 20 della legge 14 maggio 1981, n. 219;))agli articoli 1, 4, 12, 14 e 16 della legge 1 agosto 1981, n. 423;
all'articolo unico della legge 1 ottobre 1981, n. 553.".

Art. 2.


Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 novembre 1981
PERTINI SPADOLINI - BARTOLOMEI - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 novembre 1981 Atti di Governo, registro n. 35, foglio n. 27