Misure urgenti per la corresponsione delle indennita' dovute al personale dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette.
Preambolo
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1981;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare le misure occorrenti per consentire l'erogazione di anticipazioni sulle somme dovute, a titolo di indennita', al personale dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA EMANA il seguente decreto:
Art. 1.
In deroga a quanto previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, e dalle norme sulla contabilita' generale dello Stato, le somme riscosse dagli uffici dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette a titolo di indennita' e relativi assegni supplementari di cui all'art. 2 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, possono essere utilizzate dai dirigenti degli uffici stessi ((...)) per corrispondere al rispettivo personale anticipazioni sui pagamenti delle indennita' previste dagli articoli 1, 4, 6 e 7 di detta legge e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni ((, nonche' per le spese obbligatorie d'ufficio (pulizia, riscaldamento, elettricita' e telefono))). A tal fine e' consentito il trasferimento delle somme riscosse a titolo di indennita' e di relativi assegni supplementari da un ufficio all'altro della predetta amministrazione.
La disposizione di cui al precedente comma e' applicabile anche per le missioni di durata inferiore alle 24 ore.
Le modalita' per la corresponsione delle anticipazioni e per il successivo reintegro dell'erario sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 2.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1981
PERTINI SPADOLINI - FORMICA - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 novembre 1981 Atti di Governo, registro n. 35, foglio n. 23