N NORME. red.it

Proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro nonche' del termine per il versamento all'I.N.P.S. dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attivita' commerciali.

Art. 1.



Il termine di cui al primo e quarto comma dell'articolo 1 della legge 28 novembre 1980, n. 782, e' prorogato fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 31 ottobre 1981.((2))
AGGIORNAMENTO (2)


Il D.L. 16 novembre 1981 n. 646, convertito con modificazioni dalla L. 15 gennaio 1982 n. 3 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 395, convertito, con modificazioni, nella legge 25 settembre 1981, n. 534, e' differito fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1981".