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Proroga fino al 31 dicembre 1981 delle disposizioni riguardanti il Mezzogiorno, nonche' proroga della scadenza del termine di applicazione di alcune agevolazioni fiscali e di quello riguardante l'adeguamento del capitale minimo delle societa' di capitale.

Art. 1.


L'efficacia del programma quinquennale di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, viene prorogata al ((30 settembre 1981)).
La durata della Cassa per il Mezzogiorno e' prorogata fino al ((30 settembre 1981)).
La validita' delle disposizioni del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti l'indicazione del termine del 31 dicembre 1980, e' prorogata al ((30 settembre 1981)).
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 29 APRILE 1981, N. 163)). ((1))
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 29 aprile 1981, n. 163 ha disposto (con l'art. 2 comma 2) che "le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, hanno effetto dal 1 gennaio 1981".