N NORME. red.it

Estrazione anticipata dello spirito da vino accantonato ai sensi dei decreti-legge 16 marzo 1957, n. 69 e 14 settembre 1957, n. 812, rispettivamente convertiti in legge, con modificazioni, nelle leggi 12 maggio 1957, n. 307 e 27 ottobre 1957, n. 1031.

Art. 1.


E' concessa, su richiesta degli interessati, la estrazione anticipata, in tutto od in parte, della quantita' di spirito, eccedente il primo quarto, ottenuta dalla distillazione dei vini genuini di qualsiasi gradazione, anche se acescenti o alterati, e tali riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, che risulti depositata in magazzini fiduciari coi benefici fiscali di cui ai decreti-legge 16 marzo 1957, n. 69, e 14 settembre 1957, n. 812, rispettivamente convertiti, con modificazioni, nelle leggi 12 maggio 1957, n. 307, e 27 ottobre 1957, n. 1031.