Estrazione anticipata dello spirito da vino accantonato ai sensi dei decreti-legge 16 marzo 1957, n. 69 e 14 settembre 1957, n. 812, rispettivamente convertiti in legge, con modificazioni, nelle leggi 12 maggio 1957, n. 307 e 27 ottobre 1957, n. 1031.
Preambolo
Visto il testo unico di legge per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino ed alle disposizioni relative alla minuta vendita degli estratti ed essenze per la preparazione dei liquori, convertito in legge con la legge 16 giugno 1950, n. 331;
Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, concernente il ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee e straordinarie per la distillazione del vino, convertito in legge con la legge 15 maggio 1952, n. 457;
Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, concernente modificazioni alla imposta di fabbricazione ed ai diritti erariali sugli alcoli convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3;
Visto il decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, concernente proroga e modifica del regime fiscale sugli alcoli, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037;
Visto il decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, concernente il ripristino delle agevolazioni temporanee straordinarie per lo spirito e le acqueviti di vino accordate con il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, e con il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, convertito, con modificazioni, nella legge 12 maggio 1957, n. 307;
Visto il decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, concernente, fra l'altro, agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1957, n. 1031;
Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza di sopperire alla minore produzione di spirito di seconda categoria verificatasi nel decorso esercizio finanziario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Sulla proposta dei Ministri per le finanze, per il bilancio, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste; Decreta:
Art. 1.
E' concessa, su richiesta degli interessati, la estrazione anticipata, in tutto od in parte, della quantita' di spirito, eccedente il primo quarto, ottenuta dalla distillazione dei vini genuini di qualsiasi gradazione, anche se acescenti o alterati, e tali riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, che risulti depositata in magazzini fiduciari coi benefici fiscali di cui ai decreti-legge 16 marzo 1957, n. 69, e 14 settembre 1957, n. 812, rispettivamente convertiti, con modificazioni, nelle leggi 12 maggio 1957, n. 307, e 27 ottobre 1957, n. 1031.
Art. 2.
L'abbuono di imposta per gli spiriti che fruiscono delle concessioni di cui all'art. 1 e' ridotto:
a) al 35% della imposta per quelli ottenuti ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 12 maggio 1957, n. 307, nonche' allo spirito ottenuto nel periodo dal 1 settembre 1957 al 13 settembre 1957, ai sensi dello art. 4-bis della legge 27 ottobre 1957, n. 1031;
b) al 55% della imposta per quelli ottenuti ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1957, n. 1031.
Art. 3.
L'estrazione anticipata di spirito di vino di cui al precedente art. 1 puo' essere effettuata dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 ottobre 1958.
Art. 4.
Resta ferma, limitatamente al primo quarto, la data di estrazione dai magazzini fiduciari dello spirito accantonato ai sensi dei decreti-legge 16 marzo 1957, n. 69, e 14 settembre 1957, n. 812, ai fini della concessione dei benefici fiscali con le norme previste dai decreti stessi.
Art. 5.
Per avvalersi della facolta' concessa col presente decreto gli interessati devono presentare apposita richiesta scritta al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, indicando i quantitativi che intendono estrarre, con espresso richiamo al presente decreto.
Art. 6.
Per i residui quantitativi di spirito di vino distillato coi benefici fiscali di cui ai decreti-legge 16 marzo 1957, n. 69, e 14 settembre 1957, n. 812, rispettivamente convertiti, con modificazioni, nelle leggi 12 maggio 1957, n. 307, e 27 ottobre 1957, n. 1031, che, alla data del 1 novembre 1958, si trovassero ancora giacenti nei magazzini fiduciari, restano fermi i previsti abbuoni di imposta.
Detti quantitativi devono essere estratti proporzionalmente al quantitativo complessivo giacente al 1 novembre suddetto in ragione di un terzo all'anno, dopo il regolare compimento del secondo, terzo e quarto anno di giacenza normale calcolati a decorrere dalla introduzione nei rispettivi magazzini fiduciari.
Art. 7.
E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.
Art. 8.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 luglio 1958
GRONCHI FANFANI - PRETI - ANDREOTTI - MEDICI - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 luglio 1958 Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 94. - RELLEVA