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Adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali.

Art. 1.

1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 793, e sostituito dal seguente:
"Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 22 alle ore 24 si applica una tariffa determinata mediante invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:



2. L'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 793, e sostituito dal seguente:
"Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle ore 18: 30 alle ore 22 dei giorni feriali, dalle ore 13 alle ore 22 del sabato e dalle ore 8 alle ore 22 dei giorni festivi, si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:


3. L'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 793, e sostituito dal seguente:
"Il valore degli scatti del contatore d'utente determinati dagli impulsi di conteggio per comunicazioni teleselettive, cumulativamente agli scatti urbani di cui all'art. 9, primo comma, e agli scatti relativi ad altri servizi a contatore e costituito da un prezzo piu' sovrapprezzo ed e' fissato nella misura riportata nella tabella G.
Il sovrapprezzo si applica a tutti gli scatti relativi al traffico svolto automaticamente (urbano, interurbano e internazionale) ad eccezione degli scatti addebitati a L. 40 e degli scatti determinati da comunicazioni urbane effettuate da telefoni a disposizione del pubblico.
In sede di emissione delle bollette il numero degli scatti mensili per l'addebito agli utenti del relativo valore sara' considerato cumulativamente in relazione al periodo della fatturazione.
Nei rapporti contabili tra i gestori il prezzo dello scatto e' considerato pari a L. 76,56 per il traffico nazionale e pari a L. 95,77 per i traffici internazionali e intercontinentali".
4. La tabella G annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 793, e' sostituita dalla tabella G allegata al presente decreto.