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Adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali.

Art. 1.


Le reti urbane sono suddivise, agli effetti dell'applicazione delle tariffe telefoniche, nei seguenti due gruppi:
primo gruppo: reti con oltre 500 abbonati;
secondo gruppo: reti fino a 500 abbonati.
Gli abbonamenti di ciascun gruppo tariffario sono ripartiti in due categorie cosi' determinate:
Categoria A - Tutti gli abbonamenti salvo quelli agevolati per le abitazioni private nei limiti stabiliti nella categoria B; anche questi ultimi possono essere classificati in categoria A a richiesta degli utenti.
Categoria B - Primo abbonamento in abitazione privata ove non si svolga attivita' di affari o professionale, a chiunque intestato delle persone componenti un nucleo familiare anagrafico; eventuali ulteriori abbonamenti, a chiunque intestati delle persone costituenti il predetto nucleo familiare, nella stessa o in altra abitazione, saranno classificati in categoria A.
Ai fini dell'applicazione o del mantenimento della classificazione degli abbonamenti in categoria B, il gestore del servizio urbano ha facolta' di chiedere il certificato anagrafico.
Quando il gestore predetto accerta che l'utente fruisce, senza averne titolo, delle tariffe di categoria B, lo stesso gestore procedera' all'applicazione delle tariffe di categoria A con decorrenza a tutti gli effetti dalla data in cui le tariffe medesime dovevano essere applicate.