Modificazione allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova.
Preambolo
Veduto lo statuto dell'Universita' di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Decreta: Lo statuto dell'Universita' di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Art. 68 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia e' aggiunto l'insegnamento di "biomatematica".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 luglio 1984
PERTINI FALCUCCI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 1° ottobre 1984 Registro n. 58 Istruzione, foglio n. 303