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Rinnovo della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana, S.p.a., per la concessione del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare.

Art. 4

Art. 4.
Utilizzazioni particolari degli impianti


La RAI ha la facolta' di utilizzare i propri impianti tecnici, purche' non risulti di pregiudizio al regolare svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorra alla equilibrata gestione aziendale, per la predisposizione e il transito dei programmi radiofonici e televisivi da e per l'estero richiesti da organismi radiotelevisivi di altri Paesi, informandone, con relazioni periodiche, l'amministrazione.
La stessa concessionaria, inoltre, sempreche' non risulti di pregiudizio al regolare svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorra all'equilibrata gestione aziendale, puo' utilizzare i propri impianti tecnici, previa richiesta o autorizzazione di volta in volta dell'amministrazione, per:
a) l'organizzazione e la realizzazione di conferenze radiotelevisive, secondo le norme vigenti e alle condizioni che dall'amministrazione saranno stabilite, sentita la societa' concessionaria;
b) l'organizzazione e la realizzazione, alle condizioni e secondo le norme vigenti, di programmi televisivi a circuito chiuso;
c) il transito dei programmi radiofonici e televisivi nell'ambito del territorio nazionale, secondo le norme vigenti, alle condizioni che dall'amministrazione saranno stabilite, sentita la societa' concessionaria.