N NORME. red.it

Rinnovo della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana, S.p.a., per la concessione del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare.

Art. 21

Art. 21.
Canone di concessione


La RAI corrispondera' un canone annuo del 4,50%, di cui 2,50% all'amministrazione e 2% al Ministero del tesoro, su tutti i proventi lordi imputabili alla competenza dell'esercizio (fanno quindi eccezione gli introiti non costituenti proventi quali gli interessi attivi, i contributi per interessi sui mutui, le entrate derivanti da trasformazioni patrimoniali e da accensione di mutui, le somme recuperate o rimborsate da amministrazioni dello Stato o da enti pubblici quale corrispettivo per l'avvenuta effettuazione di servizi speciali, gli sconti e gli abbuoni concessi dai fornitori su spese gia' contabilizzate), con esclusione della quota sui canoni attribuita all'Accademia di Santa Cecilia ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 56, e successive modificazioni.
La percentuale del canone di cui al precedente comma, di spettanza del Ministero del tesoro, resta destinata per finanziare manifestazioni teatrali e musicali all'interno e all'estero.
Il versamento del canone dovra' essere effettuato non oltre trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio annuale.