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Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Catania.

Art. 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Catania e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 176 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia e' aggiunta la scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.
Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso:

Scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso Art. 265. - La scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso ha sede presso l'istituto di anatomia chirurgica e corso di operazioni dell'Universita' di Catania.
Art. 266. - Il corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia d'urgenza e' pronto soccorso ha la durata di cinque (5) anni accademici.
Art. 267. - Alla scuola possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.
Il numero massimo degli iscritti e' di quattro per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 268. - La frequenza alle lezioni, esercitazioni e seminari e' obbligatoria per tutti gli iscritti. L'internato e' obbligatorio durante tutti i cinque anni di corso sotto forma di permanenza costante in istituto durante le ore della sua attivita'.
Art. 269. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso;
patologia chirurgica;
anatomia chirurgica;
semeiotica;
anestesiologia;
ricerche di laboratorio;
anatomia patologica;
endoscopia;
fisiopatologia chirurgica;
chirurgia sperimentale;
trattamento pre e post operatorio in chirurgia d'urgenza;
rianimazione;
chirurgia vascolare d'urgenza;
traumatologia dell'apparato locomotore;
neurotraumatologia;
terapia intensiva;
radiologia;
chirurgia ginecologica d'urgenza;
chirurgia pediatrica d'urgenza;
chirurgia plastica e riparatrice;
chirurgia toracica d'urgenza;
cardiochirurgia d'urgenza;
angioradiologia;
chirurgia urologica d'urgenza;
traumatologia maxillo-facciale;
trattamento del politraumatizzato;
medicina legale.
Art. 270. - Le materie di insegnamento sono cosi' distribuite:
1° Anno:
clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto
soccorso I;
patologia chirurgica I;
anatomia chirurgica;
semeiotica I;
anestesiologia;
ricerche di laboratorio;
chirurgia sperimentale.
2° Anno:
clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto
soccorso II;
patologia chirurgica II;
anatomia patologica;
endoscopia;
fisiopatologia chirurgica I;
semeiotica II;
trattamento pre e post operatorio in chirurgia d'urgenza;
rianimazione.
3° Anno:
clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto
soccorso III;
patologia chirurgica III;
chirurgia vascolare d'urgenza;
traumatologia dell'apparato locomotore I;
neurotraumatologia I;
fisiopatologia chirurgica II;
terapia intensiva I;
radiologia.
4° Anno:
clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto
soccorso IV;
chirurgia ginecologica d'urgenza;
chirurgia pediatrica d'urgenza;
chirurgia plastica e riparatrice I;
traumatologia dell'apparato locomotore II;
neurotraumatologia II;
chirurgia toracica d'urgenza I;
terapia intensiva II.
5° Anno:
clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto
soccorso V;
chirurgia plastica e riparatrice II;
chirurgia toracica d'urgenza II;
cardiochirurgia d'urgenza;
chirurgia urologica d'urgenza;
angioradiologia;
traumatologia maxillo-facciale;
trattamento del politraumatizzato;
medicina legale.
Art. 271. - Alla fine di ogni anno gli specializzandi per poter ottenere l'ammissione all'anno successivo dovranno superare un esame di profitto comprensivo degli insegnamenti previsti per l'anno di corso; per le materie a corso pluriennale l'esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Art. 272. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi su un tema preventivamente approvato dal direttore della scuola.
La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Le norme per l'iscrizione, gli esami, le tasse, ecc., sono quelle generali per le scuole di specializzazione dell'Universita' di Catania.