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Modificazioni allo statuto del libero istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila.

Art. 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, n. 800, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria.
Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria
Art. 17. - La scuola di specializzazione conferisce il diploma di specializzazione in otorinolaringoiatria.
La scuola ha sede presso la clinica otorinolaringoiatrica dell'Aquila. Gli anni necessari per il conferimento del diploma sono tre.
Non sono consentite abbreviazioni di corso.
Art. 18. - Il numero massimo degli iscritti e' di quattro per ogni anno di corso.
La selezione degli aspiranti all'ammissione alla scuola avviene in base a titoli ed esami.
Art. 19. - I corsi sono corredati da esercitazioni pratiche. La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni e' obbligatoria per tutti gli iscritti.
L'internato e' obbligatorio durante tutti e tre gli anni del corso e si svolgera' presso la clinica otorinolaringoiatrica dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila con permanenza costante nelle ore di attivita' e con presenza a turno negli ambulatori, reparti di degenza e sale operatorie.
Dall'obbligo dell'internato potranno essere esentati gli allievi che prestino effettivo servizio, con funzioni di assistenti o di aiuti, presso reparti otorinolaringoiatrici universitari od ospedalieri.
L'allievo che non avra' ottemperato agli obblighi di frequenza non sara' ammesso a sostenere gli esami annuali.
Art. 20. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
anatomia;
fisiologia;
audiologia (I);
semeiotica otorinolaringoiatrica;
tecnica di laboratorio;
patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervicofacciale (I);
anatomia e istologia patologica otorinolaringoiatrica.
2° Anno:
tecnica operatoria in otorinolaringoiatria;
anestesia in otorinolaringoiatria;
patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervicofacciale (II);
radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
audiologia (II);
otoneurologia;
foniatria.
3° Anno:
patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervicofacciale (III);
terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria;
neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
chirurgia plastica;
tracheobroncoscopia;
medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria;
oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria.