Modificazione allo statuto dell'Universita' degli studi di Padova.
Art. 1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1972, n. 413, con il quale e' stato provveduto al riordinamento della scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica annessa alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Padova;
Vista la nota n. 1521 datata 26 novembre 1975 con la quale il rettore dell'Universita' di Padova ha fatto presente che nel suddetto decreto non e' stato riportato il numero degli specializzandi da ammettere alla scuola in clinica dermosifilopatica richiesto dalle competenti autorita' accademiche;
Riconosciuta la necessita' di integrare il citato decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1972, n. 413, relativamente al numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica dell'Universita' di Padova;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 385 (ex art. 381). - L'ordinamento della scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica, riordinata con decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1972, n. 413, e' modificato nel senso che il numero degli iscritti e' stabilito in 8 (otto) per ogni anno di corso per un totale di 24 (ventiquattro) iscritti.
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1972, n. 413, con il quale e' stato provveduto al riordinamento della scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica annessa alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Padova;
Vista la nota n. 1521 datata 26 novembre 1975 con la quale il rettore dell'Universita' di Padova ha fatto presente che nel suddetto decreto non e' stato riportato il numero degli specializzandi da ammettere alla scuola in clinica dermosifilopatica richiesto dalle competenti autorita' accademiche;
Riconosciuta la necessita' di integrare il citato decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1972, n. 413, relativamente al numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica dell'Universita' di Padova;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 385 (ex art. 381). - L'ordinamento della scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica, riordinata con decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1972, n. 413, e' modificato nel senso che il numero degli iscritti e' stabilito in 8 (otto) per ogni anno di corso per un totale di 24 (ventiquattro) iscritti.