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Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Catania.

Art. 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Catania e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 157. - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia e' aggiunta la "Scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria".
Dopo l'art. 213 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria di cui all'art. 157.
Scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria
Art. 214. - Il corso di studi ha la durata di tre anni accademici con la possibilita' dell'abbreviazione di corso consentita dal regolamento generale che riguarda le scuole di specializzazione dell'Universita'.
La scuola non puo' accogliere piu' di 14 specializzandi per ciascun anno di corso.
L'ammissione alla scuola avverra' per titoli.
Art. 215. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:
1° Anno:
1) biologia della senescenza;
2) fisiopatologia della senescenza (I);
3) semeiologia della senescenza (I);
4) anatomia patologica (I);
5) farmacologia e farmacoterapia.
2° Anno:
1) fisiopatologia della senescenza (II);
2) semeiologia della senescenza (II);
3) anatomia patologica (II);
4) clinica geriatrica e terapia (I);
5) chirurgia geriatrica;
6) radiologia e radioterapia;
7) neurologia.
3° Anno:
1) clinica geriatrica e terapia (II);
2) tecniche di riabilitazione;
3) psichiatria;
4) medicina sociale.