Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa.
Art. 1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 42 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:
Politica aziendale;
Ricerca operativa.
Art. 65 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:
Reumatologia;
Ematologia.
Art. 112 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in clinica e tecnologia farmaceutiche e' aggiunto quello di:
Organizzazione, deontologia e legislazione farmaceutiche.
Art. 142 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze della produzione animale sono aggiunti i seguenti:
Coniglicoltura ed allevamenti di animali da pelliccia;
Bromatologia dei prodotti ad uso zootecnico;
Entomologia e aracnologia veterinaria.
Dopo l'art. 167, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il seguente articolo relativo alla scuola speciale per archeologi preistorici, classici e medioevalisti:
Art. 168. - La scuola organizza anche corsi integrativi annuali per assistenti e disegnatori nelle sopraintendenze alle antichita' (diplomati di scuole medie inferiori e superiori).
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 42 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:
Politica aziendale;
Ricerca operativa.
Art. 65 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:
Reumatologia;
Ematologia.
Art. 112 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in clinica e tecnologia farmaceutiche e' aggiunto quello di:
Organizzazione, deontologia e legislazione farmaceutiche.
Art. 142 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze della produzione animale sono aggiunti i seguenti:
Coniglicoltura ed allevamenti di animali da pelliccia;
Bromatologia dei prodotti ad uso zootecnico;
Entomologia e aracnologia veterinaria.
Dopo l'art. 167, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il seguente articolo relativo alla scuola speciale per archeologi preistorici, classici e medioevalisti:
Art. 168. - La scuola organizza anche corsi integrativi annuali per assistenti e disegnatori nelle sopraintendenze alle antichita' (diplomati di scuole medie inferiori e superiori).