Modificazioni allo statuto della libera Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti.
Art. 1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto della libera Universita' degli studi "G.
D'Annunzio" di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto della libera Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 56, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in "medicina dello sport" annessa alla facolta' di medicina e chirurgia.
Scuola di specializzazione in medicina dello sport
Art. 57. - Il corso ha la durata triennale.
Art. 58. - Il numero massimo degli iscritti e' di 25 per ciascun anno di corso.
Art. 59. - La frequenza deve essere obbligatoria per tutta la durata del corso.
Art. 60. - Il piano di studio deve essere sia per quanto riguarda le discipline fondamentali che quelle facoltative, corrispondente a quello delle altre scuole di specialita' e cioe':
1° Anno:
Anatomia dell'apparato locomotore;
Biomeccanica applicata all'esercizio fisico;
Biochimica generale ed applicata;
Antropometria ed auxologia;
Storia, sistematica e tecnologia degli sport;
Istituzioni di psicologia generale e psicologia applicata agli sport;
Istituzioni di scienza della nutrizione e dietetica applicata alla attivita' sportiva.
2° Anno:
Anatomia degli apparati circolatorio, respiratorio e nervoso;
Fisiologia delle ossa, delle articolazioni e dei muscoli;
Biochimica ed energia muscolare;
Valutazione funzionale dello sportivo e tecnica fisiologica;
Biofisica del muscolo (facoltativo);
Fisioterapia e rieducazione funzionale (facoltativo);
Farmacologia applicata all'attivita' sportiva (Doping) (facoltativo);
Igiene e medicina preventiva applicata all'attivita' sportiva (facoltativo).
3° Anno:
Fisiologia del sistema nervoso motorio, della respirazione e della circolazione;
Educazione fisica e tecnica dell'allenamento sportivo;
Chirurgia d'urgenza, rianimazione e pronto soccorso;
Medicina legale ed infortunistica;
Traumatologia ed ortopedia dello sport;
Fisiopatologia degli sport (facoltativo);
Assistenza medico-sportiva nei grandi agglomerati urbani (facoltativo).
Art. 61. - Gli iscritti alla scuola sono tenuti a pagare il seguente importo di tasse, e soprattasse e contributi:
tassa immatricolazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa annuale d'iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000 soprattassa annuale esami di profitto. . . . . . . . . . . . L. 7.000 contributi generali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.950 contributo riscaldamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000 contributo laboratorio ed esercitazioni. . . . . . . . . . L. 120.000 libretto di riconoscimento . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.300 indennita' di schedatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 500
Veduto lo statuto della libera Universita' degli studi "G.
D'Annunzio" di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto della libera Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 56, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in "medicina dello sport" annessa alla facolta' di medicina e chirurgia.
Scuola di specializzazione in medicina dello sport
Art. 57. - Il corso ha la durata triennale.
Art. 58. - Il numero massimo degli iscritti e' di 25 per ciascun anno di corso.
Art. 59. - La frequenza deve essere obbligatoria per tutta la durata del corso.
Art. 60. - Il piano di studio deve essere sia per quanto riguarda le discipline fondamentali che quelle facoltative, corrispondente a quello delle altre scuole di specialita' e cioe':
1° Anno:
Anatomia dell'apparato locomotore;
Biomeccanica applicata all'esercizio fisico;
Biochimica generale ed applicata;
Antropometria ed auxologia;
Storia, sistematica e tecnologia degli sport;
Istituzioni di psicologia generale e psicologia applicata agli sport;
Istituzioni di scienza della nutrizione e dietetica applicata alla attivita' sportiva.
2° Anno:
Anatomia degli apparati circolatorio, respiratorio e nervoso;
Fisiologia delle ossa, delle articolazioni e dei muscoli;
Biochimica ed energia muscolare;
Valutazione funzionale dello sportivo e tecnica fisiologica;
Biofisica del muscolo (facoltativo);
Fisioterapia e rieducazione funzionale (facoltativo);
Farmacologia applicata all'attivita' sportiva (Doping) (facoltativo);
Igiene e medicina preventiva applicata all'attivita' sportiva (facoltativo).
3° Anno:
Fisiologia del sistema nervoso motorio, della respirazione e della circolazione;
Educazione fisica e tecnica dell'allenamento sportivo;
Chirurgia d'urgenza, rianimazione e pronto soccorso;
Medicina legale ed infortunistica;
Traumatologia ed ortopedia dello sport;
Fisiopatologia degli sport (facoltativo);
Assistenza medico-sportiva nei grandi agglomerati urbani (facoltativo).
Art. 61. - Gli iscritti alla scuola sono tenuti a pagare il seguente importo di tasse, e soprattasse e contributi:
tassa immatricolazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa annuale d'iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000 soprattassa annuale esami di profitto. . . . . . . . . . . . L. 7.000 contributi generali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.950 contributo riscaldamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000 contributo laboratorio ed esercitazioni. . . . . . . . . . L. 120.000 libretto di riconoscimento . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.300 indennita' di schedatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 500